Amici a quattro zampe…in condominio

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Amici a quattro zampe…in condominio

4 Giugno 2018 Consulenza in pillole Informazioni 0

Gentili Amministratori,
vorrei chiedervi qualche delucidazione in merito ai limiti che ci sono in condominio per gli animali. I miei vicini sono veramente intolleranti nei confronti del mio cane di quattro anni. So di avere dei diritti. Si lamentano perché salgo con lui in ascensore e ultimamente mi hanno fatto storie perché un giorno mi è sfuggito ed è scappato nel nostro giardino condominiale.
L’amministratore mi ha chiamato perché alcuni condomini si sono lamentati.
Mi devo preoccupare?
Grazie,
Teresa

Buongiorno Sig.ra Teresa,
la risposta alla sua domanda è senza dubbio no: non deve preoccuparsi però deve prestare maggiore attenzione in futuro.
Come lei saprà, una delle più importanti novità, che sono state introdotte nella vita condominiale dalla Riforma del 2012, è stata proprio (art. 1138, 5° c.) quella in base alla quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Il legislatore, riprendendo alcuni pronunciamenti della Cassazione (come la sentenza n. 3705 del 15/02/2011) ha voluto riconoscere espressamente il diritto alla coabitazione con i propri animali e l’esistenza di un legame affettivo tra proprietari ed animali, che non può essere messo in discussione dagli altri condomini.

Niente paura dunque per il suo amico a quattro zampe!

Nessun regolamento condominiale può impedirle di detenere un animale domestico nella sua proprietà esclusiva e di fruire con lui delle parti comuni condominiali: nessuno può quindi vietarle di accedere all’ascensore condominiale con il suo cane.
Ovviamente, tutto ciò, nei limiti di una serie di norme e con alcune puntualizzazioni, rispettando l’incolumità e la sicurezza altrui, oltreché l’igiene e la salute, agendo con cautela ed evitando rumori molesti od odori sgradevoli.

REGOLAMENTI PREESISTENTI

Al momento dell’entrata in vigore della Riforma del Condominio non è stato subito chiaro se la norma in difesa degli animali fosse da intendersi come retroattiva e potesse quindi valere anche per i regolamenti condominiali anteriori alla Riforma oppure se, secondo una interpretazione più restrittiva, valesse solo per i regolamenti assembleari successivi alla riforma.
E’ stato il Tribunale di Cagliari (con sentenza n. 7170/2016) a dissipare ogni dubbio, dichiarando la nullità sopravvenuta di un divieto presente in un regolamento condominiale di tipo contrattuale (quindi ancora più vincolante di quello assembleare) preesistente alle nuove norme del condominio.

REGOLE E RESPONSABILITA’

Inutile ricordare che per gli animali domestici in condominio, vi sono comunque importanti regole da rispettare, a partire innanzitutto dalle disposizioni del Ministero della Salute (da ultime le ordinanze del 6/08/2013 e del 20 luglio 2017), che prevedono tra l’altro, l’obbligo, per i proprietari dei cani, di utilizzare i guinzagli, di portare con sé una museruola e di pulire le aree di passaggio.
Resta ferma inoltre la responsabilità civile (ex articolo 2052 del Codice civile) e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a terzi: è sempre consigliabile in tal senso stipulare una apposita polizza di assicurazione.
Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza precauzione: è punita penalmente la ”omessa custodia”. Quindi, mi raccomando, non si lasci più sfuggire il suo cane!
Il proprietario è infine sempre responsabile per eventuali “rumori molesti intollerabili” od “odori sgradevoli” o per il disturbo della quiete condominiale.

ANIMALI DOMESTICI ED ANIMALI DI COMPAGNIA

Una importante precisazione: la Riforma parla di animali “domestici”, facendo riferimento quindi ad una varietà di animali in linea di massima più ristretta rispetto a quella degli “animali da compagnia”; non è scontato ad esempio se siano o non siano domestici il criceto, il furetto od il coniglio (il terzo animale più presente nelle case degli italiani), od anche le tartarughe ed i pesci tropicali (che peraltro non si servirebbero degli spazi comuni condominiali).
Se la varietà degli animali “da compagnia” o di “affezione” è particolarmente ampia (vi rientrerebbe secondo un recente pronunciamento del TAR di Lecce persino un pony!), sono da ritenersi “domestici” (e quindi non assoggettabili ad alcun divieto regolamentare) gli animali rientranti nelle ordinarie consuetudini familiari, non provenienti da ambienti selvatici e che (ovviamente) non vengono allevati per produrre reddito od a fini alimentari.
Pare che lo scopo del legislatore fosse soprattutto quello di escludere gli animali “esotici” o “non convenzionali”, quali serpenti od altri rettili, la cui detenzione può quindi esser vietata dai regolamenti.
Peraltro le statistiche ci dicono che la conflittualità condominiale è quasi sempre dovuta a cani e gatti, gli animali domestici per eccellenza (difficile che si litighi in condominio perché una iguana scorrazza per il parco giochi!).

In conclusione, rispettando le leggi e le regole, tenere un cane in casa è un nostro diritto, riconosciuto dalla legge, con o senza l’approvazione degli altri condomini.
La legge riconosce ai proprietari di animali il diritto ad un legame affettivo con un amico a quattro zampe.
Si tratta di un principio che va conciliato con norme e responsabilità, ma di un principio indiscutibile.
Il condominio, dopo la Riforma, è certamente un luogo dove gli animali sono i benvenuti!

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