L’antenna parabolica in condominio
Buongiorno Dott. Mezzetti,
vorrei chiederle info sull’installazione della antenna parabolica in condominio.Ho recentemente acquistato un appartamento in un piccolo condominio di Milano, in cui non è presente una antenna condominiale per la visione dei canali televisivi satellitari.
Sono un appassionato di sport e non voglio perdermi le partite di calcio.
Vorrei installare una antenna parabolica sul balcone, ma temo di entrare in conflitto con gli altri condomini e non conosco bene le normative in questo settore.
Come mi posso comportare?
Grazie,
Alberto
Buongiorno Alberto,
negli ultimi anni si è assistito ad una notevole diffusione dei canali televisivi satellitari (pay tv, canali esteri, canali tematici ecc.), con la conseguente fioritura di antenne, sulle coperture e sui balconi di molti edifici.
E’ emersa quindi la necessità di conciliare due diverse esigenze, quella del cittadino desideroso di accedere a nuove fonti di informazioni e quella della salvaguardia dell’estetica del paesaggio urbano. O meglio, si è cercato di conciliare due diversi principi giuridici: il diritto all’informazione e la tutela del decoro architettonico.
Varie normative, leggi e regolamenti, si sono occupate a più riprese dell’argomento, sovrapponendosi in modo talvolta apparentemente contraddittorio. Basti pensare che in linea teorica lei potrebbe installare una antenna parabolica sul suo balcone, senza bisogno di chiedere l’autorizzazione dell’amministratore del suo condominio, ma, facendolo, violerebbe un Regolamento comunale.
Ma vediamolo nel dettaglio.
Diritto soggettivo all’informazione
Il diritto di installare gli impianti per l’accesso a qualsiasi genere di informazione (televisiva, via satellite, via cavo, di radiodiffusione) si basa su un principio costituzionale, il diritto soggettivo all’informazione (tutelato dall’art. 21 della Costituzione).
E’ in virtù di tale principio, che la Riforma del Condominio, tramite l’art. 1122 bis cc, riconosce la facoltà ad ogni condomino di collocare un proprio impianto non centralizzato, quale una antenna singola o privata, “per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo” (su spazi di proprietà del singolo o sulle parti comuni).
Regolamenti comunali
Esistono dei precisi limiti al diritto del singolo e sono in particolare dettati dai regolamenti comunali, che prevedono particolari prescrizioni circa le modalità di posizionamento degli impianti.
In base al Regolamento Edilizio del Comune di Milano (art. 84, comma 7), entrato in vigore nel 2014, in particolare, “l’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città”.
E inoltre “sono vietate nuove installazioni di antenne paraboliche di ricezione sui balconi, terrazzi che non siano di copertura…..quando le antenne siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie” (per approfondimenti accedi al seguente link).
Concretamente quindi, lei non potrà installare un’antenna sul suo balcone (se si affaccia su una pubblica via), ma dovrà confrontarsi con gli altri condomini per concordare la posa di un’antenna sulla copertura del fabbricato.
Limiti in condominio
L’installazione deve avvenire “in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle unità immobiliari di proprietà individuale” e preservando “in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio”.
La legge (art. 1122 bis c.c.) consente quindi ad un condomino di installare una antenna su uno spazio interno di sua proprietà, senza darne comunicazione all’amministratore, anche nel caso in cui nel condominio vi sia già un impianto centralizzato (che però, ad esempio, non consente di vedere i canali esteri).
Solo qualora si renda necessaria una modifica delle parti comuni, l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’amministratore (e solo mediante un quorum particolarmente elevato, i 2/3 dei millesimi, l’assemblea può a quel punto prescrivere modalità alternative di esecuzione).
Può darsi che la maggioranza dei condomini sia interessata all’installazione di un impianto condominiale centralizzato. In questo caso, l’assemblea può deliberare con il quorum millesimale “favorevole”, previsto per le cosiddette “innovazioni benevole” (art. 1120 del c.c.) ed inferiore al quorum per le innovazioni “tradizionali” (la metà anziché i due terzi dei millesimi).
Qualora l’assemblea respinga tale proposta, lei potrà decidere di posare individualmente nel terrazzo di copertura dell’edifico condominiale una antenna che le consenta anche la visione di canali stranieri, avvalendosi del disposto dell’art. 1122 bis.
Ne darà quindi comunicazione all’amministratore e sarà facoltà dell’assemblea, deliberando con l’apposito quorum di legge (i 2/3 dei millesimi), imporre eventuali modalità alternative di esecuzione (a salvaguardia delle parti comuni ed a garanzia degli eventuali danni).
Sarà ovviamente necessario rispettare i diritti sulle parti comuni degli altri proprietari, ad esempio evitando di installare una antenna troppo ingombrante in uno spazio troppo ristretto.
l’antenna collettiva
E’ anche possibile proporre di installare una antenna collettiva multiuso, destinata a servire un gruppo di condomini consociati (anche una soluzione di questo genere rientra nel campo di applicazione dell’art. 1122 bis) interessati ad usufruire con lei di un’antenna parabolica.
Si tratterebbe di un impianto diverso da quello condominiale, perché non verrebbe installato sulla base di una delibera assembleare e non richiederebbe alcuna maggioranza.
I costi di installazione e manutenzione saranno a carico dei soli condomini interessati.
E’ la scelta preferibile, se nel condominio la maggioranza non è propensa ad installare una antenna centralizzata, oltreché l’opzione più in linea con il dettato del Regolamento Comunale di Milano.
Il nostro suggerimento è quello pertanto di raccogliere le adesioni dei condomini interessati all’installazione dell’antenna collettiva, di informarne l’amministratore e di chiedergli di farsi operativamente promotore e coordinatore dell’iniziativa, a tutela delle parti comuni e delle esigenze dei condomini.
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